Recentemente sulla G.U. 28.2.2022, n. 49 è stata pubblicata la Legge n. 15/2022 di conversione del DL n. 228/2021, c.d. “Decreto Milleproroghe” nell’ambito del quale sono state previste una serie di novità di cui si elencano qui di seguito quelle più di interesse generale. Le novità apportate in sede di conversione hanno efficacia dall’1.3.2022.
“BONUS PSICOLOGO”
Tenuto conto dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica causato dall’emergenza COVID-19, è stato introdotto un contributo (nel limite di spesa di € 10 milioni per il 2022), nella misura massima di € 600 per persona e parametrato al valore ISEE, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologici. NB Il contributo non spetta ai soggetti con ISEE superiore a € 50.000. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo / entità dello stesso / requisiti (anche reddituali) per la fruizione del beneficio sono demandati ad un apposito Decreto del Ministero della Salute di concentro con il MEF
RATEAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO
Per effetto dell’introduzione del nuovo comma 5-bis all’art. 13-decies, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori” è stato previsto che i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, DL n. 18/2020 (8.3.2020 per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa alla stessa data nei Comuni individuati nell’Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella c.d. “zona rossa” di prima istituzione), è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente oggetto di dilazione qualora l’apposita domanda sia presentata dall’1.1.2022 al 30.4.2022, senza obbligo di versare le rate scadute alla data della relativa presentazione.
SOSPENSIONE TERMINI AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”
Con la modifica dell’art. 24, comma 1, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità” è stato prorogato dal 31.12.2021 al 31.3.2022 il termine finale di sospensione della decorrenza dei termini della Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa DPR n. 131/86 collegati con le agevolazioni “prima casa”. Di conseguenza sono sospesi, per il periodo 23.2.2020 – 31.3.2022, i termini di:- 18 mesi (a decorrere dall’acquisto dell’immobile) entro i quali l’acquirente della “prima casa” deve trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato; – 1 anno (a decorrere dalla cessione dell’immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria “prima casa” acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto); – 1 anno (a decorrere dall’acquisto della nuova “prima casa” con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l’abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni. NB Tale sospensione riguarda anche il termine di 1 anno per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 7, Legge n. 448/98 a favore del contribuente che ha ceduto l’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa” ed ha acquistato un altro immobile “prima casa”.
LIMITE PAGAMENTI IN CONTANTE
E’ stato disposto lo slittamento dall’1.1.2022 all’1.1.2023 della riduzione da € 2.000 a € 1.000 della soglia per i trasferimenti di denaro contante / titoli al portatore
CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
E’ stato prorogato dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine entro il quale è possibile effettuare gli investimenti in beni strumentali “generici” e “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), in presenza dell’ordine accettato dal fornitore e del versamento dell’acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021, al fine di usufruire del credito d’imposta rispettivamente della misura del 10% e del 50% previsto dall’art. 1, commi 1054 e 1056, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021)
DETRAZIONE SPESE PER ATTESTAZIONI / ASSEVERAZIONI / VISTO CONFORMITÀ
Con il c.d. “Decreto Controlli antifrodi”, il Legislatore ha previsto, a decorrere dal 12.11.2020, l’estensione dell’obbligo di visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese per poter usufruire della detrazione del 110% (con alcune eccezioni) nonché per poter esercitare l’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante (sia nella misura del 110% che nelle misure ordinariamente previste) per le spese relative agli interventi edilizi / di risparmio energetico.Prima dell’approvazione del presente decreto non era permesso detrarre le spese relative al visto di conformità e di asseverazione sostenute nel perodo 12.11 – 31.12.21
Ora, anche per le spese di asseverazione della congruità delle spese e di apposizione del visto di conformità sostenute tra il 12.11 e il 31.12.2021 è riconosciuta la detraibilità nella stessa misura prevista per gli interventi eseguiti
Inoltre anche nel periodo compreso tra il 12.11 e il 31.12.2021 è applicabile la semplificazione introdotta dalla Finanziaria 2022 che esclude dai nuovi obblighi gli interventi di “edilizia libera” e quelli di importo complessivo non superiore a € 10.000, con esclusione degli interventi rientranti nel c.d. “bonus facciate”.