Buongiorno amici,
era ovvio che prima o poi sarei arrivata anch’io a parlarvi di Superbonus 110%. Lo sto seguendo per diversi miei clienti e risponderò una volta per tutte, in qualità di tecnico, alle vostre domande sui lavori trainati e trainanti.
Innanzitutto quali sono i lavori trainanti e trainati?
Riguardano essenzialmente gli interventi agevolabili con il cosiddetto “Superbonus 110%” previsto dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sismabonus), installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Gli interventi principali o trainanti corrispondono alle seguenti quattro categorie:
- Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari
- Interventi antisismici (Sismabonus)
Il Superbonus (110%) spetta anche per le spese sostenute per interventi suppletivi eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati. Si tratta dei seguenti interventi trainati
- Interventi di efficientamento energetico
- Installazione di impianti solari fotovoltaici
- Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Come ottenere il Superbonus?
Per ottenere il Superbonus, l’applicazione degli interventi trainati e trainanti devono concorrere a migliorare la prestazione energetica dell’edificio di almeno due classi energetiche. Questo miglioramento deve essere dimostrato mediante il cosiddetto APE convenzionale. L’APE convenzionale, ante e post intervento, è un attestato che viene utilizzato per il solo scopo di asseverare il salto delle due classi energetiche e non deve essere registrato presso la Regione. Nel caso di condominio corrisponde all’APE dell’intero edificio (ovvero calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio). Nel caso di unità immobiliari, anche in edificio plurifamiliare, che rientrano nella definizione di funzionalmente indipendente e con almeno un accesso autonomo, l’art.119 del DL Rilancio riporta che il salto delle due classi deve essere valutato per il singolo appartamento. È il caso ad esempio delle villette a schiera.Per usufruire del Superbonus l’APE Ante e Post intervento per la valutazione delle due classi va quindi sempre allegato all’asseverazione tecnica.Da ricordare che il tecnico professionista incaricato o il direttore dei lavori dovrà produrre un’asseverazione da presentare all’ENEA per attestare il salto delle due classi energetiche partendo dall’APE convenzionale.
Quali sono le opzioni a livello di detrazione?
Se si accede all’Ecobonus 110%, sarà inoltre possibile scegliere tra tre opzioni:
-detrazione in dichiarazione dei redditi, spalmata su 5 anni;
-cessione del credito, anche a banche e istituti finanziari;
-sconto in fattura, poi recuperato come credito d’imposta.
Per cambiare gli infissi è possibile sfruttare la cessione del credito Ecobonus 110% se la sostituzione rientra nei lavori trainati?
La cessione del credito ecobonus per quanto riguarda i serramenti, è uno degli argomenti più gettonati del momento. Attualmente, per la sostituzione di porte e finestre la detrazione minima è pari al 50% delle spese sostenute. Con le novità introdotte dal Dl Rilancio (articolo 119 del dl 34/2020), è poi possibile usufruire dell’Ecobonus al 110% per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 anche per sostituire gli infissi. Bisogna però rispettare alcune condizioni. I limiti di trasmittanza che i serramenti devono rispettare, alla luce del Drecreto Requisiti sono diventanti più stringenti e ‘obbligano’ il progettista ad utilizzare delle finestre con elevate prestazioni, generalmente con vetri almeno a doppia camera. I nuovi valori implicano l’utilizzo e l’installazione di infissi con elevate prestazioni che spesso portano a superare i limiti massimi di spesa previsti dai prezziari regionali o dalla tabella allegata al Decreto Requisiti. Tra gli interventi che possono beneficiare del Superbonus 110% rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre. Inoltre, ha chiarito che accedono al Superbonus 110% gli infissi comprensivi delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (per esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto (per esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso).
Spero di essere stata chiara,
alla prossima puntata con il Superbonus.
Foto di Stefano De Girmenci