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BONUS FISCALI 2022 PER L’EDILIZIA: QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE

Buongiorno amici come state? Per chi come me sta affrontando una nuova ristrutturazione, sono certa che questo articolo sarà molto utile e soprattutto perfetto per potersi muovere nel mondo dei bonus fiscali e delle agevolazioni per ristrutturazioni edilizie per il 2022.

Ebbene sì, da architetto verso la fine del 2021 non ne capivo più nulla, tutti che mi chiedevano del futuro del Superbonus, Bonus Facciate e Bonus Mobili e io che attendevo con ansia risposte dalla “Finanziaria” che non arrivavano mai. Con la pubblicazione sul S.O. n. 49/L alla G.U. 31.12.2021, n. 310 della Legge n. 234/2021, c.d. “Finanziaria 2022” sono divenute definitive le conferme e le novità riguardanti le detrazioni di cui è possibile fruire per gli interventi edilizi / di riqualificazione energetica, in vigore dall’1.1.2022. Ecco qui di seguito una mini-guida su come affrontarli:


DETRAZIONE DEL 110% – commi 28 e 43

Per quanto riguarda la detrazione del 110% di cui all’art. 119, DL n. 34/2020 risulta una generale conferma degli interventi agevolabili nonché della possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo della fruizione in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante, con l’aggiunta, in alcuni casi, degli ulteriori adempimenti originariamente introdotti dal c.d. “Decreto Controlli antifrodi”, come di seguito illustrato.
Come sopra accennato, la proroga relativa alla data di sostenimento delle spese non è univoca ma differenziata in base all’intervento, al soggetto e all’immobile. 

In particolare, dalla nuova formulazione del comma 8-bis dell’art. 119, risulta ora che: 

– per gli interventi “trainanti” eseguiti da condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la detrazione spetta con i seguenti termini e nelle seguenti misure:                  

110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023;                  

70% per le spese sostenute nel 2024;                  

65% per le spese sostenute nel 2025.

 – la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2022 per gli interventi “trainanti” eseguiti sulla singola unità immobiliare (c.d. “villette”) da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, a condizione che al 30.6.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo; 

– per gli interventi “trainanti” effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) / enti assimilati

RATEAZIONE DETRAZIONE SPETTANTE – comma 28, lett. a), c) e d) 


Per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico agevolabili con la detrazione del 110% è disposto che la rateazione della detrazione spettante va effettuata in 4 rate annuali di pari importo con riferimento alle spese sostenute a decorrere dall’1.1.2022. La rateazione in 4 quote annuali è altresì prevista per le spese di: – installazione di impianti solari fotovoltaici effettuati congiuntamente (“trainati”) ai predetti interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico “trainanti”; – installazione delle c.d. “colonnine di ricarica” di veicoli elettrici “trainati” da un intervento di riqualificazione energetica “trainante”. 

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI – comma 28, lett. c) 


Il riformulato comma 5 dell’art. 119 relativo all’installazione di impianti solari fotovoltaici, oltre a prevedere la rateazione in 4 quote annuali sopra evidenziata conferma l’importo massimo di spesa agevolabile di € 48.000 e comunque di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto (si intende sempre come intervento trainato)

C.D. “COLONNINE DI RICARICA” VEICOLI ELETTRICI – comma 28, lett. d) 


É confermato che rientra tra gli interventi “trainati” da interventi di riqualificazione energetica “trainanti” l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”, di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013

Per quanto riguarda: – l’importo massimo della spesa agevolabile è confermato il limite di: 

– € 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno ex comma 1-bis dell’art. 119; 

– € 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installano fino a 8 colonnine; 

ASSEVERAZIONE CONGRUITÀ DELLE SPESE – comma 28, lett. i) e l) 


Integrando il comma 13-bis dell’art. 119, ai sensi del quale, per poter usufruire della detrazione del 110% o esercitare l’opzione per la cessione del credito / sconto in fattura per gli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico è necessaria l’asseverazione dei lavori e la congruità delle relative spese, è disposto che per asseverare la congruità delle spese: – sarà necessario considerare, oltre al DM 6.8.2020, anche i valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dal Ministero della Transizione Ecologica, con un apposito Decreto la cui emanazione è prevista entro il 9.2.2022. 
NB Vengono così confermate e recepite le disposizioni introdotte dal DL n. 157/2021, c.d. “Decreto Controlli antifrodi” ora soppresso; – i prezzari individuati per asseverare la congruità delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica (DM 6.8.2020) “devono intendersi applicabili” anche per attestare la congruità delle spese sostenute per gli interventi:                            

– di riduzione del rischio sismico di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, DL n. 63/2013;                            

– rientranti nel c.d. “bonus facciate” di cui all’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019;                            

– di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR. 


VISTO DI CONFORMITÀ PER DETRAZIONE IN DICHIARAZIONE – comma 28, lett. h) 


Recependo quanto previsto dal citato DL n. 157/2021, ora soppresso, è confermata la nuova formulazione del comma 11 dell’art. 119 in base alla quale è richiesto il visto di conformità dei dati relativi alla detrazione del 110% anche nel caso in cui il contribuente scelga di utilizzare direttamente nella propria dichiarazione dei redditi la detrazione del 110% spettante. È confermato che sono esclusi da tale nuovo adempimento i contribuenti che presentano il mod. 730 / REDDITI direttamente all’Agenzia delle Entrate (utilizzando la dichiarazione precompilata) ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

OPZIONE SCONTO IN FATTURA / CESSIONE DEL CREDITO – comma 29 


Con riferimento alla possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, intervenendo sui commi 1 e 7-bis dell’art. 121, DL n. 34/2020, è sostanzialmente confermata la possibilità di esercitare l’opzione per gli interventi di cui al comma 2 del citato art. 121, come già previsto nel 2021, per le spese sostenute: – fino al 2024, per gli interventi con detrazione “ordinaria” di cui al citato comma 2; – fino al 2025, per gli interventi di cui al citato art. 119 per i quali spetta la detrazione del 110%.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA “ORDINARIA” – comma 37, lett. a) 


Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è prorogato dal 31.12.2021 al 31.12.2024 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica, sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni condominiali, di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% – 50%. Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute fino al 31.12.2024 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di: 

– schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b); 

micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);

impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis); 

interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, con detrazione nella misura del 70% – 75% (art. 14, comma 2-quater). 
Tali proroghe, congiuntamente a quelle riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia di seguito illustrate, comportano che risulta prorogata alla stessa data (31.12.2024) anche la detrazione dell’80% – 85% prevista per gli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, di cui al comma 2-quater.1 del citato art. 14, DL n. 34/2020.


RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO “ORDINARIO”- comma 37, lett. b)


Con la modifica dell’art. 16, commi 1, 1-bis e 1-ter, DL n. 63/2013, è prorogato dal 31.12.2021 al 31.12.2024 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative a: –  gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, TUIR nella misura del 50%, sull’importo massimo di € 96.000; –  gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis su edifici nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 adibiti ad abitazione o attività produttive. 


“BONUS MOBILI” – comma 37, lett. b) 


Con la modifica dell’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, il c.d. “bonus mobili” è prorogato alle spese sostenute fino al 2024 con le seguenti novità: – per quanto riguarda la classe energetica degli elettrodomestici che possono essere acquistati fruendo del bonus, è ora specificato che la stessa deve essere la seguente:                                      -forni → non inferiore alla classe A                                      

-lavatrici / lavasciugatrici / lavastoviglie → non inferiore alla classe E                                      

-frigoriferi e congelatori → non inferiore alla classe F 

-la detrazione del 50%, in 10 rate annuali (come in passato), spetta su una spesa massima di:                    

–€ 10.000 per il 2022 (fino al 2020 era pari a € 10.000 e nel 2021 è stata innalzata a € 16.000);                    

–€ 5.000 per il 2023 e 2024; a prescindere dall’ammontare delle spese di “ristrutturazione” propedeutiche al bonus. 
Confermando la logica già prevista con riferimento all’anno di sostenimento delle spese di arredo rispetto all’anno di inizio dei lavori di “ristrutturazione”, è disposto che “la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto” dei mobili / grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile “ristrutturato”.


“BONUS FACCIATE” – comma 39 


Con la modifica dell’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020, il c.d. “bonus facciate”, relativo alle spese per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68, è riconosciuto nella misura del 60% (anziché del 90%) per le spese sostenute nel 2022.


SUPERAMENTO / ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – comma 42


Con l’introduzione del nuovo art. 119-ter al DL n. 34/2020 è riconosciuta una nuova detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Tra gli interventi agevolabili è precisato che rientrano anche quelli di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

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